Blog · 1 settembre 2026 · 7 min di lettura

Interessi di mora: quanto puoi chiedere davvero

Quanto posso chiedere di interessi su una fattura scaduta?

Se emetti fatture fra imprese, gli interessi di mora ti spettano dal giorno dopo la scadenza, senza che tu debba chiederli. Non serve una raccomandata, non serve una diffida, non serve scriverlo in fattura: li prevede il D.Lgs. 231/2002, che all'art. 4 fa decorrere gli interessi automaticamente e senza costituzione in mora.

Il tasso non è quello legale ordinario. È il tasso di riferimento della BCE aumentato di otto punti percentuali (art. 5), e cambia ogni sei mesi. In più hai diritto a 40 euro a titolo di risarcimento forfettario per i costi di recupero (art. 6), senza doverli dimostrare, e puoi provare di aver speso di più.

Questo vale per le transazioni commerciali: fra imprese, fra professionisti, e verso la pubblica amministrazione. Non vale se il tuo cliente è un consumatore: lì si torna all'art. 1224 del codice civile e all'interesse legale, che è molto più basso.

Quanto fa, in pratica

La formula è quella di sempre:

capitale × tasso annuo × giorni di ritardo ÷ 365

Il tasso lo compone la legge: prendi il tasso di riferimento BCE in vigore per il semestre e ci aggiungi 8. Su questa pagina non trovi la cifra, ed è voluto: il valore cambia il 1º gennaio e il 1º luglio di ogni anno, e un numero vecchio scritto in un articolo è peggio di nessun numero — chi lo copia in una fattura sbaglia il conteggio e regala al debitore un motivo per contestare.

Il valore in vigore lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che lo pubblica in Gazzetta Ufficiale entro i primi giorni di ciascun semestre. È lì che si guarda, ogni sei mesi, e nient'altro va bene.

Da quando decorrono

Dal giorno successivo alla scadenza pattuita. Se una scadenza non l'avete pattuita, l'art. 4 la mette lui: 30 giorni dal ricevimento della fattura, o dalla consegna della merce se la data della fattura è incerta o anteriore.

Sui termini le parti possono accordarsi, ma non liberamente:

  • fino a 30 giorni è il termine ordinario;
  • fino a 60 giorni si può pattuire;
  • oltre 60 giorni serve un accordo espresso e per iscritto, e non deve risultare gravemente iniquo per il creditore.

Verso la pubblica amministrazione il termine ordinario resta 30 giorni, che salgono a 60 solo nei casi che la norma elenca — fra questi gli enti del servizio sanitario nazionale.

I 40 euro non sono un dettaglio

L'art. 6 dà al creditore un importo forfettario di 40 euro per ogni transazione commerciale pagata in ritardo, come risarcimento dei costi di recupero. Non vanno provati e non vanno chiesti prima: maturano con il ritardo.

Su una fattura da 800 euro pagata con venti giorni di ritardo, i 40 euro pesano più degli interessi. È il motivo per cui vale la pena conoscerli anche se poi decidi di non chiederli.

Una clausola che li esclude spesso non vale niente

Capita di leggere, nelle condizioni generali di un cliente grande, che «non sono dovuti interessi di mora» o che «il fornitore rinuncia al rimborso dei costi di recupero». L'art. 7 del decreto se ne occupa: le clausole gravemente inique sono nulle, e la norma considera tale, in particolare, quella che esclude l'applicazione degli interessi di mora e quella che esclude il risarcimento dei costi di recupero.

Nullità significa che la clausola non produce effetti, non che devi impugnarla: il diritto resta.

Se conviene chiederli davvero

Qui finisce il diritto e comincia il mestiere. Avere diritto agli interessi e metterli nel primo sollecito sono due decisioni diverse, e la seconda va presa guardando il cliente.

Nella maggior parte dei casi il primo sollecito non li nomina. Un ritardo di dieci giorni su una fattura da mille euro vale pochi euro di interessi, e la mail che li reclama costa molto più di così: mette il cliente sulla difensiva su una cifra che non gli interessa, e sposta la conversazione dal pagamento alla contestazione. Il primo sollecito ha un obiettivo solo, farsi pagare la fattura intera.

Diventano uno strumento quando il ritardo è lungo, quando si ripete, o quando il cliente ti sta usando come banca. A quel punto scriverli non è aggressivo: è dire che stai contando.

Se decidi di chiederli, tre regole:

  1. Calcolali, non stimarli. Scrivi il capitale, i giorni, il tasso del semestre e il risultato. Un interesse arrotondato per eccesso ti fa perdere la ragione che avevi.
  2. Tienili separati dal capitale. «Fattura n. 128 di 1.200 euro, più 14,60 euro di interessi maturati al 1º settembre» si legge; «1.214,60 euro» no.
  3. Non trasformarli in una minaccia. Gli interessi sono un fatto, non una sanzione che stai per infliggere.

Quello che non va mai scritto

Tre errori che si vedono spesso, e che costano più di quanto rendano:

  • interessi che non sono dovuti — a un consumatore, o a un tasso inventato più alto di quello di legge;
  • spese di recupero superiori ai 40 euro senza averle sostenute — il maggior danno va provato, e se il cliente lo chiede devi mostrarlo;
  • la minaccia di un'azione legale che non hai deciso di fare. È la frase che rovina più rapporti commerciali, e chi la riceve due volte senza vederla seguita da niente smette di leggerti.

Il sollecito che funziona è quello che un cliente in buona fede può leggere senza offendersi e un cliente in mala fede non può fraintendere. Su come tenere insieme le due cose abbiamo scritto come si scrive un sollecito di pagamento, e i tre testi che usiamo davvero sono pubblici in modelli di sollecito.


Questo articolo spiega una norma, non sostituisce un parere legale. Se la cifra in gioco è alta o il cliente contesta il credito, parlane con un avvocato: qui c'è la mappa, non la decisione.